GlossarioVacanze e festivi
Diritto alle vacanze
Il diritto legale alle vacanze è di almeno quattro settimane per anno di servizio, cinque fino ai 20 anni compiuti (art. 329a CO); il CNM concede cinque settimane, sei dai 50 anni e fino ai 20 anni.
Stato: settembre 2026Pubblicato 01.09.2026
- Base legale
- Art. 329a OR; LMV Art. 34
- Anche
- Ferienanspruch, Droit aux vacances
Termini correlati
Fonti
- Obligationenrecht (OR) – Fedlex (consultato il 17.08.2026)
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