Diritto alle vacanze

Il diritto legale alle vacanze è di almeno quattro settimane per anno di servizio, cinque fino ai 20 anni compiuti (art. 329a CO); il CNM concede cinque settimane, sei dai 50 anni e fino ai 20 anni.

Stato: settembre 2026Pubblicato 01.09.2026
Base legale
Art. 329a OR; LMV Art. 34
Anche
Ferienanspruch, Droit aux vacances

Termini correlati

Fonti

  1. Obligationenrecht (OR) – Fedlex (consultato il 17.08.2026)

← Glossario

Rilevare l’orario di lavoro in modo giuridicamente sicuro

Baunex registra orario di lavoro, pause, tempo di viaggio e supplementi per cantiere e collaboratore – conforme LL e CCL, esportabile in ogni momento per i controlli.

  • Rilevamento via app, anche offline
  • Straordinari, supplementi notturni e del sabato automatici
  • Valutazioni per i controlli paritetici
Provare il rilevamento del tempo