Che cos’è giuridicamente la SIA 118
La norma non è una legge, ma un insieme di regole private della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. Giuridicamente si tratta di condizioni generali: valgono solo se le parti le hanno riprese nel contratto – lo precisa espressamente il messaggio del Consiglio federale, con rinvio alla DTF 118 II 295. Una semplice menzione in un allegato o l’uso del settore non bastano; la ripresa deve figurare nel testo del contratto.
Conseguenza: in un contratto d’appalto senza rinvio alla norma SIA vale solo il CO – con notifica immediata o entro 60 giorni, senza una procedura formale di collaudo e senza trattenuta di garanzia.
Le principali differenze rispetto al CO
| Tema | CO (stato 2026) | SIA 118 (se pattuita) |
|---|---|---|
| Termine di notifica | 60 giorni per le opere immobiliari (art. 367 cpv. 1bis) | 2 anni per notificare i difetti dal collaudo (art. 172 cpv. 1) |
| Notifica dal 3° al 5° anno | 60 giorni dalla scoperta (art. 370 cpv. 4) | notifica immediata (art. 179 cpv. 2), perenzione secondo l’art. 178 |
| Ritocco | scelta del committente (art. 368) | priorità del diritto al ritocco nei primi due anni (art. 169) |
| Collaudo | nessuna procedura formale | collaudo comune e regolamentato (prassi contrattuale) |
| Trattenuta | non prevista dalla legge | prassi contrattuale, secondo accordo |
Le indicazioni sugli articoli della norma SIA provengono dal messaggio sulla revisione relativa ai difetti di costruzione, che cita espressamente queste disposizioni; la norma stessa è a pagamento – i dettagli vanno verificati nel testo originale o con la propria consulenza legale.
Il punto aperto dal 1.1.2026
La revisione ha reso relativamente imperativi i termini di notifica per le costruzioni: i termini inferiori a 60 giorni sono inefficaci (art. 367 cpv. 1bis, art. 370 cpv. 4 CO) e la prescrizione di cinque anni non può più essere modificata a sfavore del committente (art. 371 cpv. 3). Il messaggio ritiene il progetto ampiamente compatibile con la SIA 118 – ma pone esso stesso la questione se la notifica immediata dal terzo al quinto anno e la perenzione prevista dalla norma restino valide per il diritto al ritocco sulle costruzioni. Finché il punto non è chiarito, in pratica vale quanto segue:
- Come appaltatore, non contare su un termine breve della norma per escludere un difetto tardivo.
- Come committente, non dare per scontato che il termine di notifica di due anni copra tutto – la prescrizione continua a decorrere in modo indipendente.
- Per i nuovi contratti, decidere consapevolmente se riprendere la SIA 118 e regolare espressamente eventuali deroghe.
Quando conviene riprendere la norma
Per l’appaltatore parla a favore la priorità del ritocco: si può eliminare il difetto in proprio invece di subire una riduzione del prezzo – di solito la variante economicamente più conveniente. Si aggiungono un collaudo ordinato e regole dettagliate su misurazione, supplementi e tempi di costruzione, che anticipano i punti di contestazione.
Contro pesano la trattenuta di garanzia (liquidità) e l’onere amministrativo per i piccoli incarichi. Regola pratica: nei progetti con progettisti e più categorie di lavori la norma crea chiarezza; per un incarico diretto di poche migliaia di franchi basta un buon contratto proprio, con regole di pagamento e di collaudo chiare (articoli in tedesco).

