Che cos’è giuridicamente la SIA 118

La norma non è una legge, ma un insieme di regole private della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. Giuridicamente si tratta di condizioni generali: valgono solo se le parti le hanno riprese nel contratto – lo precisa espressamente il messaggio del Consiglio federale, con rinvio alla DTF 118 II 295. Una semplice menzione in un allegato o l’uso del settore non bastano; la ripresa deve figurare nel testo del contratto.

Conseguenza: in un contratto d’appalto senza rinvio alla norma SIA vale solo il CO – con notifica immediata o entro 60 giorni, senza una procedura formale di collaudo e senza trattenuta di garanzia.

Le principali differenze rispetto al CO

TemaCO (stato 2026)SIA 118 (se pattuita)
Termine di notifica60 giorni per le opere immobiliari (art. 367 cpv. 1bis)2 anni per notificare i difetti dal collaudo (art. 172 cpv. 1)
Notifica dal 3° al 5° anno60 giorni dalla scoperta (art. 370 cpv. 4)notifica immediata (art. 179 cpv. 2), perenzione secondo l’art. 178
Ritoccoscelta del committente (art. 368)priorità del diritto al ritocco nei primi due anni (art. 169)
Collaudonessuna procedura formalecollaudo comune e regolamentato (prassi contrattuale)
Trattenutanon prevista dalla leggeprassi contrattuale, secondo accordo


Le indicazioni sugli articoli della norma SIA provengono dal messaggio sulla revisione relativa ai difetti di costruzione, che cita espressamente queste disposizioni; la norma stessa è a pagamento – i dettagli vanno verificati nel testo originale o con la propria consulenza legale.

Il punto aperto dal 1.1.2026

La revisione ha reso relativamente imperativi i termini di notifica per le costruzioni: i termini inferiori a 60 giorni sono inefficaci (art. 367 cpv. 1bis, art. 370 cpv. 4 CO) e la prescrizione di cinque anni non può più essere modificata a sfavore del committente (art. 371 cpv. 3). Il messaggio ritiene il progetto ampiamente compatibile con la SIA 118 – ma pone esso stesso la questione se la notifica immediata dal terzo al quinto anno e la perenzione prevista dalla norma restino valide per il diritto al ritocco sulle costruzioni. Finché il punto non è chiarito, in pratica vale quanto segue:

  • Come appaltatore, non contare su un termine breve della norma per escludere un difetto tardivo.
  • Come committente, non dare per scontato che il termine di notifica di due anni copra tutto – la prescrizione continua a decorrere in modo indipendente.
  • Per i nuovi contratti, decidere consapevolmente se riprendere la SIA 118 e regolare espressamente eventuali deroghe.

Quando conviene riprendere la norma

Per l’appaltatore parla a favore la priorità del ritocco: si può eliminare il difetto in proprio invece di subire una riduzione del prezzo – di solito la variante economicamente più conveniente. Si aggiungono un collaudo ordinato e regole dettagliate su misurazione, supplementi e tempi di costruzione, che anticipano i punti di contestazione.

Contro pesano la trattenuta di garanzia (liquidità) e l’onere amministrativo per i piccoli incarichi. Regola pratica: nei progetti con progettisti e più categorie di lavori la norma crea chiarezza; per un incarico diretto di poche migliaia di franchi basta un buon contratto proprio, con regole di pagamento e di collaudo chiare (articoli in tedesco).